Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“AMAsempre ONLUS”

TITOLO PRIMO
NORME FONDAMENTALI
ARTICOLO I
(Costituzione)
E’ costituita l’Associazione AMAsempre Onlus – regolata dal presente statuto; questa è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale. L’Associazione si obbliga ad utilizzare nella propria denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico l’acronimo O.n.l.u.s.

ARTICOLO II
(Sede)
L’Associazione ha sede legale in Napoli alla Via Tasso 169/c.
Per l’eventuale diversa collocazione della sede legale o l’apertura di altre sedi secondarie o accessorie sarà sufficiente un motivato atto deliberativo dell’Assemblea degli associati.

ARTICOLO III
(Scopo)
L’Associazione è apartitica e non ha fini di lucro.
Essa ha scopo umanitario e intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
Scopo dell’Associazione è lo svolgimento di attività nei seguenti settori:
– assistenza sociale e socio-sanitaria;
– beneficenza;
– istruzione;
– formazione.
In particolar modo l’Associazione intende:
a) finanziare e realizzare nei Paesi emergenti progetti di sviluppo;
b) raccogliere fondi per adozioni a distanza di bambini;
c) valorizzare le differenti culture per un reciproco rapporto di fiducia e fratellanza;
d) promuovere, attraverso i mezzi di comunicazione sociale di vario tipo, la conoscenza tra i popoli;
e) provvedere ad organizzare ed inviare nei paesi in via di sviluppo uomini e mezzi, aiuti tecnici, alimentari, assistenza sanitaria, istruzione e formazione;
f) programmare e organizzare iniziative formative quali: viaggi organizzati, campi di lavoro, allestimento di materiale informativo, incontri e serate di intrattenimento anche musicale per favorire la conoscenza dei problemi dei paesi in via di sviluppo;
g) avanzare aiuti urgenti per sopperire a situazioni di emarginazione e di degrado.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
L’Associazione, per raggiungere il suo scopo, si avvarrà in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
L’Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da essa svolta.
L’Associazione potrà svolgere le predette iniziative direttamente o in collaborazione con altri enti pubblici e privati.
L’attività dell’aderente all’Associazione non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; gli si possono solo rimborsare le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata ed entro i limiti preventivamente stabiliti al Consiglio Direttivo.

ART. IV
(Durata)
L’associazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo

TITOLO SECONDO
ART. V
ASSOCIATI
(Generalità)
Possono essere associati tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che ne condividono gli scopi.
Le persone fisiche facenti parte dell’Associazione devono avere la capacità di agire: sono, quindi, esclusi i minorenni.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
Tutti gli associati (o partecipanti maggiori di età) hanno diritto di voto per l’approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Gli associati si distinguono in:
– fondatori: i firmatari dell’atto costitutivo;
– ordinari: persone fisiche o giuridiche che aderiscono all’Associazione in un tempo successivo;
– onorari: soci (fondatori o ordinari) scelti dal Consiglio Direttivo tra coloro che si sono particolarmente distinti per gesti ed azioni di rilevante significato rispetto ai fini dell’Associazione stessa.

ARTICOLO VI
(Ammissione)
Sono associati tutti coloro che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo.
Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 31 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l’anno successivo.

ARTICOLO VII
(Perdita della qualità di associato)
E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione dell’Associazione.
La qualifica di associato si perde per decesso (per le persone fisiche), scioglimento od estinzione (per le persone giuridiche ed assimilate), recesso ed esclusione.
L’esclusione dalla qualità di associato per indegnità (in quanto l’atteggiamento si ponga in contrasto con il dettato statutario o comunque con le finalità perseguite dall’Associazione ) verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo e comunicata per iscritto all’associata decaduto.

TITOLO TERZO
ORGANI
ARTICOLO VIII
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Revisore dei Conti.
Nessun compenso è dovuto ai componenti degli organi dell’Associazione.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
ARTICOLO IX
(Generalità)
L’Assemblea degli associati è l’organo deliberativo primario e dunque la massima espressione della democraticità ispiratrice dell’organizzazione.
Ad essa hanno dovere e diritto d’intervenire tutti gli associati.
Gli associati – persone giuridiche od assimilate saranno impersonati dai loro legali rappresentanti od altri soggetti da loro designati.

ARTICOLO X
(Competenze)
Sono di competenza dell’Assemblea:
– l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
– l’approvazione del regolamento per il funzionamento dell’Associazione predisposto dal Consiglio Direttivo;
– la nomina e il rinnovo dei membri del Consiglio Direttivo e del Revisore dei Conti alla loro naturale scadenza od alla sostituzione in caso di dimissioni;
– le modifiche allo Statuto;
– deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la destinazione dell’eventuale patrimonio residuo, secondo le modalità specificate nel successivo articolo XX. In mancanza di associati iscritti, può essere lo stesso Presidente a provvedervi con motivato suo atto deliberativo;
– su quant’altro ad essa demandato per legge o per Statuto e su quanto le sarà sottoposto dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO XI
(Convocazione)
Gli associati sono convocati in Assemblea dal Presidente almeno una volta all’anno entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale in via ordinaria ed in qualunque momento in via straordinaria su invito del Presidente, mediante avviso scritto contenente l’ordine del giorno. L’avviso deve essere inviato almeno cinque giorni prima dalla data fissata per l’adunanza.
Il Presidente può convocare l’Assemblea quando ne ravvisi la necessità o se la riunione è richiesta da almeno il trenta per cento degli associati con istanza scritta, fissando l’ordine del giorno. L’Assemblea sarà convocata nella sede dell’Associazione o dove il Consiglio crede più opportuno, purché in Italia.
Ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro associato con delega scritta. Non sono consentite più di due deleghe per ciascun associato.

ARTICOLO XII
(Deliberazioni)
L’Assemblea degli associati è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza dal Vice Presidente e, in mancanza di entrambi, dall’associato presente più anziano in età.
Il Presidente dell’Assemblea degli associati nomina un Segretario e, se necessario, tre scrutatori.
Il Segretario redige il verbale dell’Assemblea.
Il Presidente verifica in via preliminare la validità dell’Assemblea, illustra l’ordine del giorno, dirige la discussione e controlla la stesura del verbale che sottoscrive unitamente al segretario.
Per la validità della costituzione dell’Assemblea e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere siano prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione, ad almeno un’ora dalla prima, l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci e delibererà sempre a maggioranza semplice.
Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto e per lo scioglimento dell’Associazione sono necessari i voti favorevoli degli associati secondo le percentuali previste dall’art. 21 del Codice Civile.
Per rinnovare le cariche del Consiglio Direttivo o sostituirle, si provvede con votazione a scrutinio segreto. In caso di parità di voti, segue il ballottaggio. Ciascun membro può essere rieletto più volte a qualsiasi carica rappresentativa.

CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. XIII
(COMPOSIZIONE)
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque ad un massimo di dieci eletti dall’Assemblea tra gli associati, resta in carica per un anno ed i suoi membri sono rieleggibili. Qualora durante il mandato, venissero a mancare, per dimissioni o decesso, uno o più membri del Consiglio Direttivo, lo stesso coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima Assemblea la quale potrà confermarli in carico fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati o nominarne dei nuovi.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente ed un Vice Presidente.
I soci onorari entrano a far parte di diritto nel Consiglio Direttivo.

ART. XIV
(RIUNIONI E DELIBERAZIONI)
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente, o il Vice Presidente in caso di delega lo ritiene necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno il 40% (quaranta per cento) dei suoi membri.
Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata o, in caso di urgenza, tramite invio di telegramma, telefax o sistema telematico (posta elettronica).
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva di almeno tre membri del Consiglio Direttivo. Le votazioni sono prese a maggioranza dei presenti in caso di parità la delibera proposta si intende respinta.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano in età dei presenti.

ART. XV
(Poteri)
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni, ad eccezioni di quelli che la legge o lo Statuto riservano all’Assemblea. Esso procede pure all’assunzione di dipendenti e impiegati, determinandone la retribuzione. Compila il regolamento per il funzionamento dell’Associazione e dell’attività lavorativa, culturale e sociale, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
Il Consiglio potrà delegare tutti o parte dei suoi poteri ai propri componenti, i quali, nell’ambito delle attribuzioni delegati, avranno la rappresentanza dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo provvede alla stesura del bilancio preventivo e consuntivo e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea; stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione; il Consiglio Direttivo provvede inoltre all’ammissione dei nuovi associati.

ART. XVI
Il Presidente, ed in una sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo rettifica da parte di questo alla prima riunione.
In caso di sue dimissioni ed in attesa della nomina di altro membro del Direttivo e del nuovo Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente.

ART. XVII: SEGRETARIO
Il Segretario è incaricato della tenuta del libro degli associati, redige i verbali dell’Assemblea e del Consiglio e ne cura le convocazioni, riceve le richieste di adesione o di recesso sottoponendole al Consiglio Direttivo. Cura, in generale, gli aspetti organizzativi della vita associativa.

ART. XVIII: TESORIERE
Il Tesoriere è responsabile della gestione economica e finanziaria dell’Associazione e ne tiene la contabilità; predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo.

ART. XIX: REVISORE
Il Revisore contabile è nominato dall’Assemblea e dura in carica un anno. Il detto incarico non può essere affidato ad un membro del Consiglio.
Il Revisore verifica la regolarità della contabilità e delle deliberazioni del Consiglio e dell’Assemblea. Partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio direttivo senza avere potere di voto.

ART. XX: SCIOGLIMENTO
L’Associazione si scioglie per le cause di legge e con le relative modalità e comunque quando il Consiglio Direttivo constati l’impossibilità di perseguire le finalità dell’Ente.
In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, il suo patrimonio deve essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge n° 662 del 23/12/96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. XXI
Per quant’altro non previsto, si richiamano le vigenti norme.